LA
LEGGE ED IL NUDO-NATURISMO
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Oggi
chi pratica il naturismo e si mette integralmente nudo in un luogo
isolato, appartato, conosciuto o riservato con persone consenzienti,
a nostro giudizio (e non solo nostro) non viola la legge italiana.
Alcuni
motivi:
1) non si
può applicare l'art. 726 del c. p. (atti contrari alla pubblica
decenza) perché il naturista "sta" nudo e trovandosi in
uno "stato" non compie alcun "atto" ed è agli
"atti" che l'articolo 726 si riferisce;
2) il
legislatore non dice cosa si può o non si può mostrare del proprio
corpo e quello. che non è espressamente vietato dalla legge è
ammesso. Già la sentenza della Corte costituzionale del marzo 1988
affermò che per essere condannati occorre che la legge sia chiara al
cittadino.
Spetta ai
cittadini stabilire quando c'è violazione all'art.726 del c. p.
perchè il legislatore ha lasciato a loro questa facoltà. Quindi
oggi, il cosiddetto "comune senso del pudore", stando a
tantissime manifestazioni della vita sociale accetta il nudo anche se
non è educativo come, invece, è quello naturista. E lo vediamo in
abbondanza dai mass media: televisione,internet e stampa in grande
abbondanza e gratuità.. Il nudo del naturista se fosse conosciuto
nella sua vera ottica sarebbe sicuramente accettato da tutta la
pubblica opinione civile.
3) stando
alle statistiche la maggioranza degli italiani è favorevole al nudo
integrale già da tantissimi anni: il sostituto procuratore di Milano
Nicola Cerrato alla fine degli anni 70 propose un test alla MAKNO nel
quale risultò che solamente il 39% degli italiani vedeva il "pudore"
come l'imbarazzo nel mostrarsi nudi, tre statistiche a favore pure
della DOXA (1983,1989 e 1995) ed anche in un sondaggio di RETE 4 del
30-09-93 gli intervistati risposero No col 57.5 alla domanda "Il
nudo offende?";
4) esistono
numerosi precedenti di assoluzioni ai naturisti denunciati dalla
Forza pubblica e rarissime condanne, ne cito alcuni:
- a Milano, negl'inni 70, il turista messicano Fernando Perez sorpreso nudo a passeggiare per la città in una notte d'agosto fu assolto dal pretore Francesco Dettori con la motivazione che il nudo sta diventando un fatto di costume e che non è più raro osservare su spiagge più o meno appartate persone nude o seminude senza che gli astanti reagiscono negativamente ecc.~ ecc.
- a Trieste il pretore Corrado Bidoli assolse una ragazza sorpresa nuda in una pineta perché il fatto non costituisce reato,
- a Bolzano il giudice Vincenzo Luzi assolse due turisti con formula piena spiegando nella sentenza "solo una persona dagli istinti lascivi può lasciarsi turbare dalla visione di due giovani uomo e donna- in costume rigorosamente adamitico: il nudo esposto in modo naturale non è reato,
- a La Spezia il giudice Giorgio Giaccardi ha assolto due ragazze sorprese nude e denunciate dai carabinieri perché non c'è stata offesa al sentimento del pudore,
- a Roma il pretore Mario Giarrusco assolse tre persone sorprese nude sulla spiaggia della litoranea Ostia Lido Torvajanica con la motivazione "L' esposizione del corpo nudo su una spiaggia quando viene effettuata senza esibizioni, senza platealità e senza scopi provocatori ma con naturalezza e riservatezza non offende il senso collettivo della costumanza e del decoro secondo l'evoluzione raggiunta nell'attuale momento storico;
- ad Alghero il pretore Franco Fiandanese assolse una coppia di romani che prendevano il sole nudi sulla spiaggia perché il fatto in sé non scandalizza e perciò non può costituire reato,
- a La Spezia il pretore Michele Marchesello assolse sette nudisti sorpresi dai carabinieri sulla spiaggia di Corniglia, nelle Cinque Terre,
- a Rho (MI) il pretore Giampaolo Marra assolse quattro giovani pescati senza indumenti nel Ticino con la motivazione "Il grado di civiltà non si misura dalla lunghezza dei vestiti.",
- a Grosseto il pretore Vittorio Peronaci assolse una trentina di persone fermate nude perché il fatto non costituisce reato,
- a Cagliari il giudice Crispo assolse un nudista in compagnia della moglie perché la nudità integrale in atteggiamento composto e naturale era esercitato in una pubblica spiaggia isolata di difficile accesso,
- ad Ancona il giudice Perucci assolse alcuni naturisti con la motivazione che non integra gli estremi del reato di "atti contrari alla pubblica decenza" il comportamento di bagnanti che si intrattengono in una pubblica spiaggia isolata in condizioni di integrale o parziale nudità,
- a La Spezia il pretore Giulio Cippolletta (e siamo arrivati al 1995) assolse due naturisti sorpresi nudi sulla nota spiaggia di Guvano e denunciati dai carabinieri addirittura per il reato di "atti osceni in luogo pubblico" poi subito derubricato in "atti contrari alla pubblica decenza", affermando, fra l'altro, che l'assoluzione si pone in linea con l'attuale impostazione dei rapporti sociali di libera esplicazione della personalità, nel paritario rispetto dell'altrui diritto,
- a Ravenna il pretore Donatella Di Fiore il 20/12/95 assolse, perché "i1 fatto non sussiste", due naturisti: il Presidente ed un iscritto alla nostra Associazione, che prendevano il sole completamente nudi sulla notissima spiaggia di Lido di Dante. Erano stati denunciati dai carabinieri assieme ad altri 40 naturisti che non accettarono il dibattimento.
- a La Spezia il 10 ottobre 2000, nel procedimento contro un naturista sorpreso nudo nella nota spiaggia di Guvano (Corniglia), il Dott. Brusacà pronunciò sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste. Nella motivazione si affermò, tra l'altro, che "E' un dato acquisito il ritenere l'esistenza di una evoluzione del costume che si traduce nella tolleranza e tollerabilità nei confronti del nudismo inserito nella più generale pratica del naturismo.
- a Ravenna il 09 maggio 08 il Giudice di Pace assolse un imprenditore toscano dalla ridicola accusa di "Atti contrari alla pubblica decenza" perchè sorpreso nudo dalle Guardie Forestali,di fianco alla moglie nuda (ella non denunciata) mentre prendeva il sole sulla nota spiaggia naturista di Lido di Dante ;
la
CASSAZIONE (sezione terza), Presidente Dott. Papadia, nella sentenza
n. 1765/2000, in cui annullò la condanna per "atti osceni"
inflitta dalla Corte d'appello di Milano ad un uomo che, per fare
dispetto alla vicina di casa, aveva finto di sbrigare un bisogno
fisiologico nella concimaia per poi esibire l'organo genitale. Nella
motivazione la Corte, fra l'altro, così affermò "la
nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in
funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente
inserita: così può configurare un atto osceno, quando esprime,
anche psicologicamente, un istinto sessuale; ma può semplicemente
costituire un atto contrario alla pubblica decenza, quando è mero
esercizio della funzione fisiologica dell'urinare; o addirittura
sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto
pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di
educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per
es. di tipo naturista o salutista)."
la
CASSAZIONE (sezione terza), Presidente Dott. Papadia, nella sentenza
n. 3557/2000, pur annullando la precedente sentenza di assoluzione
del Giudice del Tribunale di Massa nei confronti dell'imputato H.R.H.
che si era messo nudo in una spiaggia tradizionale, nella
motivazione affermò, tra l'altro, che non può
essere considerato indecente la nudità integrale di un nudista in
una spiaggia riservata o da essi solitamente frequentata.
5) a Livorno
il 13/05/94 il Giudice per le indagini preliminari decretò
l'archiviazione del procedimento nei confronti di 25 naturisti che
prendevano il sole nudi in un tratto di spiaggia del comune di San
Vincenzo con la motivazione che il fatto non è previsto dalla legge
come reato. La richiesta di archiviazione era stata chiesta dal
Pubblico Ministero, mentre la denuncia era stata fatta dai
carabinieri della stazione di San Vincenzo.
6)
i naturisti, come tutti gli altri cittadini, hanno diritto
alla libertà di esistere ed a non essere discriminati
così, e com'è in tutti i paesi civili, non si può andare contro i
dettami della Costituzione, agli accordi ed ai trattati
internazionali firmati dal nostro Paese che sanciscono questo
diritto, Il naturismo andrebbe solamente riconosciuto e regolamentato
per fare chiarezza completa ed evitare abusi dai pro e dai contrari
perché la libertà di una persona finisce quando inizia quella del
prossimo. L'ANER fu il promotore della Proposta di legge presentata
la prima volta dall'On. Sauro Turroni il 19 ottobre 1993 e che poi fu
sottoscritta da 106 deputati di quasi tutti i gruppi parlamentari.
Purtroppo non riuscì ad andare oltre alla discussione, senza essere
ultimata, in Commissione Affari sociali,nell'anno 2001 .
L'articolo
principale che si dovrebbe inserire in una necessaria legge italiana
sulla " Regolamentazione della pratica naturista "
dovrebbe così recitare:
"
All'entrata in vigore della presente legge tutte le spiagge
marine, lacustri o fluviali, di proprietà del demanio o di enti
pubblici sono considerate clothing optional (abbigliamento
facoltativo) con la possibilità per le amministrazioni comunali di
poter riservare esclusivamente sino ad un massimo dell'80% della
superficie di dette aree, alle varie categorie di persone naturiste o
non naturiste (tessili).
Le
amministrazioni comunali possono, inoltre, destinare ai naturisti o
ad altre categorie di persone, boschi ed altri ambienti naturali. Le
aree conosciute da anni come notoriamente frequentate dai naturisti
continueranno ad essere naturiste e potranno essere sostituite con
altre di superficie non inferiore in certi casi di provato interesse
generale."
7) la
Costituzione dice anche che lo Stato tutela la salute dei cittadini,
(art. 32) quindi non può condannare la pratica nudista per il fatto
che essa, come tutte le pratiche naturiste, ha come obiettivo
primario la cura e la difesa della salute fisica e psichica.
Fidenzio Laghi /Via
del Molino 9 Terra del Sole( EC)
www.mondonaturista.it
(contiene molte info compreso sentenze naturiste integrali)
Luglio 2008
P.S.:
Visionato dalle forze dell'ordine di Senigallia.
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